Le novità della riforma riforma Cartabia in materia di mediazione condominiale in vigore dal 30 giugno 2023

SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO Art. 8, comma 5, del D. Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013: "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti

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Le novità della riforma riforma Cartabia in materia di mediazione condominiale in vigore dal 30 giugno 2023


LE NOVITÀ DELLA RIFORMA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI MEDIAZIONE CONDOMINIALE

I procedimenti di mediazione, riferiti a qualsiasi materia obbligatoria, hanno attualmente una durata media di 6 mesi. Fanno eccezione le mediazioni in materia di condominio (circa il 12%  dei procedimenti iscritti ogni anno) che hanno tempistiche più lunghe e con un esito positivo, circa il 26%,  molto inferiore rispetto alle altre materie (44% riportato in materia di patti di famiglia e del 41% riportato in materia di diritti reali).  Il motivo di tale lungaggine nei procedimenti in materia di condominio è stata individua dal legislatore nel fatto che l’amministratore di condominio è legittimato a partecipare al procedimento di mediazione solo quando autorizzato dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (art. 71 quater disp. att. c.c.). Inoltre questa autorizzazione è necessaria anche per definire un eventuale accordo conciliativo con un inevitabile prolungarsi delle tempistiche. 
La riforma Cartabia in materia di mediazione condominiale, prevede dal 30 giugno 2023, quanto segue:

"l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. in caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
L’assemblea di condominio, nella nuova disciplina dunque, dovrà essere necessariamente convocata solo nella fase conclusiva della mediazione per deliberare se approvare o meno l’ipotesi di accordo raggiunto dall’amministratore in contradditorio con la controparte.