Le novità della riforma riforma Cartabia in materia di mediazione condominiale in vigore dal 30 giugno 2023

La mediazione obbligatoria è applicabile innanzi al giudice di pace

Il Giudice di pace di Salerno, ritenuta l’obbligatorietà del tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale,  vertendosi in una delle materie previste dall’art.5 d.lgs.28/2010, "assegna termine di quindici giorni alle parti per promuovere la  procedura

MEDIAZIONE: I DATI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA AGGIORNATI AL 31/03/2012

Ad un anno dall’applicazione della conciliazione obbligatoria ecco il primo bilancio. Condominio e rca auto hanno dato una forte spinta alla mediazione obbligatoria come dimostra la Direzione Generale di Statistica e come viene riportato nella relativa relazione al 31 marzo 2012. Il numero totale

Paola Severino al CSM: occorre incentivare la mediazione

Severino al CSM: occorre incentivare la mediazione Ministro della Giustizia, intervento al plenum del CSM 09.05.2012 Più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile

Le novità della riforma riforma Cartabia in materia di mediazione condominiale in vigore dal 30 giugno 2023


LE NOVITÀ DELLA RIFORMA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI MEDIAZIONE CONDOMINIALE

I procedimenti di mediazione, riferiti a qualsiasi materia obbligatoria, hanno attualmente una durata media di 6 mesi. Fanno eccezione le mediazioni in materia di condominio (circa il 12%  dei procedimenti iscritti ogni anno) che hanno tempistiche più lunghe e con un esito positivo, circa il 26%,  molto inferiore rispetto alle altre materie (44% riportato in materia di patti di famiglia e del 41% riportato in materia di diritti reali).  Il motivo di tale lungaggine nei procedimenti in materia di condominio è stata individua dal legislatore nel fatto che l’amministratore di condominio è legittimato a partecipare al procedimento di mediazione solo quando autorizzato dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (art. 71 quater disp. att. c.c.). Inoltre questa autorizzazione è necessaria anche per definire un eventuale accordo conciliativo con un inevitabile prolungarsi delle tempistiche. 
La riforma Cartabia in materia di mediazione condominiale, prevede dal 30 giugno 2023, quanto segue:

"l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. in caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
L’assemblea di condominio, nella nuova disciplina dunque, dovrà essere necessariamente convocata solo nella fase conclusiva della mediazione per deliberare se approvare o meno l’ipotesi di accordo raggiunto dall’amministratore in contradditorio con la controparte.